La Commissione può autorizzare gli Stati membri, secondo la procedura prevista all'articolo 17 per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione in tutto il territorio di uno o più Stati membri, o parte di esso, a prendere disposizioni più rigorose di quelle di cui agli allegati I e II contro organismi nocivi che risultano particolarmente dannosi alla coltura della vite in tali regioni.
The Commission may authorise Member States, in accordance with the procedure laid down in Article 17, to adopt more stringent provisions for the marketing of propagating material in all or part of the territory of one or more Member States than those provided for in Annexes I and II in order to combat harmful organisms that appear particularly threatening to vines in the regions concerned.