L’articolo 290, paragrafo 2 del trattato prevede due condizioni alle quali il legislatore può subordinare la delega di poteri: da un lato, il diritto di revoca della delega di poteri, e, dall'altro, il diritto di sollevare obiezioni, vale a dire il diritto di opposizione;
Article 290(2) of the treaty lays down two conditions to which the legislator may subject the delegation of power: firstly, the right to revoke the delegation of power, and secondly the right to express objections, i.e. the right of opposition;