Ciascuno Stato membro è libero di determinare le caratteristiche del
proprio sistema di sicurezza sociale, comprese le prestazioni previste, le condizioni di ammissibilità, le modalità secondo cui tali prestazioni sono calcolate e quali contributi dovrebbero essere versati. Ciò vale
per tutti i settori della sicurezza sociale, ad esempio le prestazioni di vecchiaia, di disoccupazione e le prestazioni familiari, purché tali contributi nazionali rispettino i p
rincipi sa ...[+++]nciti dal diritto dell'UE, in particolare per quanto attiene alla parità di trattamento e alla non discriminazione.
Each Member State is free to determine the features of its own social security system, including which benefits are provided, the conditions for eligibility, how these benefits are calculated and what contributions should be paid, and for all social security branches, such as old age, unemployment and family benefits provided that such national contributions respect the principles of EU law, in particular concerning equal treatment and non-discrimination.