5. Nel caso di un impianto nucleare che sarà definitivamente chiuso, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste dalla presente direttiva, o in un periodo di .[da stabilirsi] dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni, si possono prevedere soluzioni diverse dalla creazione del fondo di disattivazione ai sensi della presente direttiva.
5. In the case of a nuclear installation whose operation will cease before the entry into force of the legislative, regulatory and administrative provisions set out in article 17 of this Directive; or within.[period to be decided] of the entry into force of these provisions, approaches other than the creation of decommissioning funds as required by this Directive may be taken.