2. Gli Stati membri devono garantire, in conformità degli articoli 5 e 7, la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e strutture adeguate, in linea con le pratiche nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei Fondi SIE.
2. Member States shall ensure, in accordance with Articles 5 and 7 of this Regulation, the participation of the relevant bodies responsible for promoting gender equality and non-discrimination in the partnership, and ensure adequate structures in accordance with national practices to advise on gender equality, non-discrimination and accessibility in order to provide the necessary expertise in the preparation, monitoring and evaluation of the European Structural and Investment Funds.