Oltre all’applicazione della suddetta clausola di non discriminazione, di cui all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva servizi, le decisioni autonome delle aziende in posizione dominante devono essere valutate ai sensi dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che vieta, in quanto incompatibile con il mercato interno, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri.
In addition to the application of the above-mentioned non-discrimination clause in Article 20(2) of the Services Directive, autonomous decisions by dominant companies need to be assessed under Article 102 TFEU which prohibits, as incompatible with the common market, any abuse of a dominant position by one or more undertakings, insofar as it may affect trade between Member States.