7. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari, in consultazione con l’autorità competente e utilizzando gli scambi di conoscenze, informazioni ed esperienze di cui all’articolo 27, paragrafo 1, elaborino e rivedano le norme e le linee guida sulle migliori pratiche in relazione al controllo dei grandi rischi per tutto il ciclo di progettazione e funzionamento delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che seguano, come minimo, gli orientamenti contenuti nell’allegato VI.
7. Member States shall ensure that operators and, owners in consultation with the competent authority and making use of the exchanges of knowledge, information and experience provided for in Article 27(1), prepare and revise standards and guidance on best practice in relation to the control of major hazards throughout the design and operational lifecycle of offshore oil and gas operations, and that as a minimum they follow the outline in Annex VI.