7. Qualora, nell'ambito dell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, un'impresa di servizi bancari ausiliari, una società di partecipazione mista, un'impresa figlia di cui all'articolo 55 o un'impresa figlia di cui all'articolo 52, paragrafo 10, situati in un altro Stato membro, devono chiedere alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica.
7. Where, in applying this Directive, the competent authorities of one Member State wish in specific cases to verify the information concerning a credit institution, a financial holding company, a financial institution, an ancillary banking services undertaking, a mixed-activity holding company, a subsidiary of the kind covered in Article 55 or a subsidiary of the kind covered in Article 52(10), situated in another Member State, they must ask the competent authorities of that other Member State to have that verification carried out.