Il meccanismo di ricollocazione di emergenza non costituisce una soluzione alla sfida a lungo termine della pressione sul sistema di asilo alle frontiere esterne dell'Unione, quanto piuttosto un banco di prova in vista della prossima proposta legislativa concernente un meccanismo permanente di ricollocazione di emergenza sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2, del trattato e, pertanto, è inizialmente limitato a un totale di 40 000 richiedenti.
The emergency relocation mechanism is not a solution to the long-term challenge of asylum pressure on the external borders of the Union, but, rather, a test case with a view to the upcoming legislative proposal on a permanent emergency relocation scheme based on Article 78(2) of the Treaty and is therefore initially restricted to a total of 40 000 applicants.