Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1º luglio 1968, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, e non oltre il 1º luglio 1969, le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati.
The Member States shall, not later than 1 July 1968, bring into force the laws, regulations or administrative provisions necessary to comply with the provisions of Article 14 (1) and, not later than 1 July 1969, those necessary to comply with the other provisions of this Directive and its Annexes.