Pertanto, non è il carattere, pubblico o privato, oppure collettivo o individuale, della manifestazione e della pratica religiosa, bensì la gravità delle misure e delle sanzioni adottate o che potrebbero essere adottate nei confronti dell’interessato che determinerà se una violazione del diritto alla libertà di religione debba essere considerata una persecuzione.
Therefore, it is not the public or private, or collective or individual, nature of the manifestation and practice of the religion which will determine whether a violation of the right to freedom of religion should be regarded as persecution, but the severity of the measures and sanctions adopted or liable to be adopted against the person concerned.