(18 bis) È opportuno incoraggiare gli Stati membri a elaborare, se non l'hanno ancora fatto, una propria legislazione nazionale sulla protezione dei giovani in modo che la vendita o il consumo dei prodotti del tabacco siano vietati ai giovani di età inferiore ai 18 anni.
(18a) Member States should be encouraged, if they have not already done so, to formulate their national laws on the protection of young people in such a way that tobacco products may not be sold to, or consumed by, young people under the age of 18.