«Qualora un prodotto sia preso in consegna dalle ferrovie nello Stato membro di esportazione o in un altro Stato
membro e circoli in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune in forza di un contratto di trasporto combinato strada-ferrovia, per essere avviato per ferrovia verso una destinazione situata fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale cui fa capo o in prossimità del quale è situata la stazione ferroviaria in cui il prodotto è preso in consegna dalle ferrovie, inserisce nel riquadro “Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione”, a tergo dell'originale dell'esemplare di con
...[+++]trollo T5, alla rubrica “Osservazioni”, una delle diciture riportate nell'allegato I quater».‘Where a product is taken over by the railways in the Member State of export or in another Member State and circulates under the
external Community transit procedure or the common transit procedure under a contract of carriage for combined road-rail transport by rail to a destination outside the customs territory of the Community, the customs office competent for or nearest to the rail terminal at which the product is taken over by the railways shall insert one of the entries listed in Annex Ic under “Remarks” in the section headed “Control of use and/or destination” on the back of the original of the T5 control copy
...[+++]’.