1. Gli Stati membri designano un organismo di vigilanza stabilito nel loro territorio o, di comune accordo con un altro Stato membro, un organismo di vigilanza stabilito in tale altro Stato membro; tale organismo è responsabile di compiti di vigilanza nello Stato membro designante.
1. Member States shall designate a supervisory body established in their territory or, upon mutual agreement with another Member State, a supervisory body established in that other Member State, which body shall be responsible for supervisory tasks in the designating Member State.