1. Quando un’istituzione o un organismo comunitario chiede l’accesso ad un set di dati territoriali o ad un servizio ad essi relativo, gli Stati membri mettono anche a disposizione, su richiesta, informazioni, a fini di valutazione e di utilizzo, sui meccanismi di rilevamento, trattamento, produzione, controllo qualità e ottenimento dell’accesso ai suddetti set di dati territoriali e servizi, qualora tali informazioni supplementari siano disponibili e sia ragionevolmente possibile estrarle e fornirle.
1. Where an institution or body of the Community requests the provision of access to a spatial data set or service, the Member States shall also make available, upon request, information for evaluation and use, on the mechanisms for collecting, processing, producing, quality control and obtaining access to the spatial data sets and services, where that additional information is available and it is reasonable to extract and deliver it.