Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di scambio elettronico di dati sia effettuato in modo tale da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità, la riservatezza e non la disconoscibilità delle informazioni.
Member States and the Commission should ensure that transfer of data through the electronic data exchange system is performed in a secured manner allowing for availability, integrity, authenticity, confidentiality and non-repudiation of information.