La Corte dichiara quindi che una violazione del diritto alla libertà di religione può costituire una persecuzione qualora il richiedente asilo, a causa dell’esercizio di tale libertà nel suo paese d’origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguitato o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di un soggetto autore della persecuzione.
In that context, the Court holds that a violation of the right to freedom of religion may constitute persecution where, because of the exercise of that liberty in his country of origin, there is a genuine risk that the asylum applicant will, inter alia, be prosecuted or subject to inhumane or degrading punishment.