Qualora la decisione di rilascio del visto, di interruzione dell’esame della domanda, di rifiuto, annullamento, revoca o riduzione del periodo di validità o di proroga del visto in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento VIS è adottata da uno Stato membro che ne rappresenta un altro, la comunicazione relativa
all’inserimento dei dati nel VIS deve recare l’identificativo dello Stato membro rappresentato r
ipreso dalla stessa tabella di codici dello Stato membro che inserisce i
dati ...[+++]nel VIS.
In cases where decisions to issue a visa, to discontinue the examination of the application, to refuse a visa, to annul or revoke or shorten the validity period or to extend a visa in accordance with Articles 10 to 14 of the VIS Regulation, are taken by a Member State representing another Member State, the communication for data-entering in the VIS shall include the represented Member State’s identification, taken from the same code table as the Member State entering the data in the VIS.