2. Nel caso in cui la presente decisio
ne sia modificata a vantaggio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 3, alla data del
l'entrata in vigore della pertinente decisione di esecuzione tale Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settor
i dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, dirette a migliorare
...[+++]la capacità, la qualità e l'efficacia dei suoi sistemi in questi settori e misure che garantiscano l'adeguata attuazione della presente decisione.
2. Should this Decision be amended for the benefit of another Member State in accordance with Article 1(2) and Article 4(3), that Member State shall, on the date of entry into force of the relevant Council amending decision, present a roadmap to the Council and the Commission which shall include adequate measures in the area of asylum, first reception and return, enhancing the capacity, quality and efficiency of its systems in these areas as well as measures to ensure appropriate implementation of this Decision.