(a) Si elimina
il riferimento alla prescrizione dell'azione penale in quanto, in realtà, non è di azion
e penale che si tratta, ma di pene già applicate. b) A rigore, si deve par
lare di "estinzione della pena" e non di prescrizione dell'azion
e penale. In realtà, se si esegue una pena, essa non si prescrive (o, meglio, la sua esecuzione non cade in prescrizione) se nel frattempo si raggiunge il termine di estinzi
...[+++]one della pena.