2. Fatto salvo il paragrafo 1, lo Stato membro che accoglie una nave in un luogo di rifugio può richiedere all'esercente, all'agente o al comandante della nave la presentazione di un certificato di assicurazione o di una garanzia finanziaria ai sensi della presente direttiva, che copra la responsabilità di tale esercente, agente o comandante per i danni causati dalla nave.
2. Without prejudice to paragraph 1, when accommodating a ship in a place of refuge, a Member State may request the ship's operator, agent or master to present an insurance certificate or financial guarantee within the meaning of this Directive which covers the liability of such operator, agent or master for damage caused by the ship.