«Quando un operatore economico assoggettato alle disposizioni dell'art. 26 della sesta direttiva 77/388 effettua, dietro il pagamento di un prezzo "tutto compreso", operazioni costituite da prestazioni di servizi fornite in parte dall'operatore stesso, in parte da altri soggetti passivi, il regime dell'imposta sul valore aggiunto previsto dal citato art. 26, può essere applicato solo su queste ultime, nella misura in cui da esse il viaggiatore tragga direttamente vantaggio.
Where a trader who comes under the provisions of Article 26 of the Sixth Directive 77/388 carries out, in return for payment of a package price, operations which consist of services supplied partly by himself and partly by other taxable persons, the VAT scheme provided for in Article 26 may be applied only to the latter, in so far as they are of direct benefit to the traveller.