A tale proposito, ricorda che l'art. 3, n. 2, della direttiva esclude dal suo ambito di applicazione i trattamenti di dati personali effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto comunitario e, comunque, i trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia di diritto penale.
It noted that Article 3(2) of the directive excludes from the directive’s scope the processing of personal data in the course of an activity which falls outside the scope of Community law and, under any circumstances, processing operations concerning public security, defence, State security and the activities of the State in areas of criminal law.