Tale convenzione contiene una definizione del terrorismo (1) e prevede l'obbligo di considerare nell'ambito del diritto nazionale gli atti terroristici come reati, l'impegno a non sostenere attività terroristiche, un obbligo di cooperazione tra Stati nella lotta al terrorismo mediante lo scambio di informazioni, alcune disposizioni sull'estradizione dei terroristi e la facilitazione delle indagini giudiziarie da parte di autorità straniere sul territorio nazionale.
This convention contains a definition of terrorism (1), the obligation to classify terrorist acts as crimes under national law, the undertaking not to support terrorist activities, the obligation for states to cooperate in combating terrorism by exchanging information, and provisions on the extradition of terrorists and on facilitating criminal investigations by foreign authorities on national territory.