(2)Conformemente all'allegato III di tale regolamento le carni, diverse dalle frattaglie, di ungulati domestici devono essere immediatamente refrigerate dopo l'ispezione post mortem e portate a una temperatura nella parte più interna non superiore a 7ºC, secondo una curva di raffreddamento che consenta una continua diminuzione della temperatura, salvo che altre disposizioni specifiche non stabiliscano diversamente.
(2)In accordance with Annex III to that Regulation, meat, other than offal, of domestic ungulates is to be immediately chilled after post-mortem inspection to a core temperature of not more than 7°C along a chilling curve that ensures a continuous decrease of the temperature, unless other specific provisions provide otherwise.