(2)Conformemente all'allegato III di tale regolament
o le carni, diverse dalle frattaglie, di ungulati domestici devono essere immediatamente refrigerate dopo l'ispe
zione post mortem e portate a una temperatura nella parte più interna non superiore
a 7ºC, secondo una curva di raffreddamento che consenta una continua diminuzione della temperatura, salvo che altre disposizioni specifiche non stabiliscano diversame
...[+++]nte.
(2)In accordance with Annex III to that Regulation, meat, other than offal, of domestic ungulates is to be immediately chilled after post-mortem inspection to a core temperature of not more than 7°C along a chilling curve that ensures a continuous decrease of the temperature, unless other specific provisions provide otherwise.