(13) considerando che nell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE la definizione delle diverse categorie di olio vergine fa riferimento ad un punteggio organolettico il cui valore dipende dallo specifico metodo utilizzato; che di recente si è riusciti a mig
liorare i metodi di analisi sensoriale, i quali restano tuttavia condizionati, per loro stessa natura,
dal rischio di una certa soggettività; che occorre modificare la definizione in questione per consentire, se necessario, l'introduzione di un riferimento ai metodi di analisi più
...[+++] adeguati; (13) Whereas the definitions of the categories of virgin olive oil in the Annex to Regulation No 136/66/EEC refer to an organoleptic assessment based on a particular method; whereas methods of sensory analysis have improved recently, although they retain an inherent risk of some subjectivity; whereas the definitions in question should be amended to refer, where necessary, to more effective analysis methods;