per quanto riguarda il migliorament
o della qualità dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), è coerente con il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (27), al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (28), al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzi
one biologica e all'etichettatura ...[+++] dei prodotti biologici (29) e al titolo II, capitolo 1, della Parte II del regolamento (CE) n. 1234/2007,