(9 bis) L'imposizione di un divieto di vendita, fabbricazione, commercializzazione, trasporto e distribuzione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, indipendentemente dalla loro origine, è in linea con gli obblighi internazionali dell'UE, in quanto si applicherebbe in uguale misura ai produttori nazionali ed esteri ed eviterebbe qualsiasi discriminazione di prodotti concorrenti di origine straniera.
(9a) The imposition of a ban on the sale, manufacture, offer for sale, transportation and distribution of cat and dog fur and products containing such fur, regardless of their source, is consistent with the EU's international obligations because it would apply equally to domestic and foreign producers and avoid any discrimination among foreign sources of competing products.