La direttiva 87/328/CEE del Consiglio , la direttiva 90/118/CEE del Consiglio, e la direttiva 90/119/CEE del Consiglio sono state adottate per evitare che gli Stati membri mantengano o adottino disposizioni nazionali relative all'ammissione alla riproduzione di animali riproduttori delle specie bovina e suina e alla produzione e all'uso del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni che potrebbero comportare un divieto, una restrizione o un ostacolo agli scambi commerciali in seno all'Unione, nel caso della monta naturale, della fecondazione artificiale o del prelievo di sperma, ovociti o embrioni.
Council Directives 87/328/EEC , 90/118/EEC and 90/119/EEC were adopted to prevent Member States from maintaining or adopting national rules relating to the acceptance for breeding purposes of breeding animals of the bovine and porcine species and the production and use of their semen, oocytes and embryos which could constitute a prohibition or restriction on trade or an obstacle thereto whether in the case of natural service, artificial insemination or collection of semen, oocytes or embryos.