6. Nel caso di diplomi rilasciati in conformità dei metodi di cui al paragrafo 5, lo Stato membro nel cui territorio si svolge l'attività di insegnamento ha facoltà di applicare, ad ogni istituto di insegnamento presente sul suo territorio che collabora con l'istituto di insegnamento che rilascia i diplomi ed è stabilito e riconosciuto in un altro Stato membro, gli stessi meccanismi utilizzati per controllare la qualità dell'istruzione universitaria sul suo territorio, definendo norme rigorose relative all'insegnamento e, in linea generale, le condizioni di studio al fine di ottenere una formazione universitaria di alta qualità.
6. In the case of diplomas awarded in accordance with the methods referred to in paragraph 5, the Member State in whose territory the educational activity takes place shall have the right to apply to any educational institution established in its territory which collaborates with the educational institution that issues the degrees and which is established and recognised in another Member State the same mechanisms as those it uses to control the quality of university education in its territory, by setting strict rules regarding teaching and, in general, the conditions of studies, so as to achieve high-quality university education.