Tuttavia, ove in uno Stato membro uno o più enti selezionatori riconosciuti già effettuino un programma genetico approvato su una determinata razza, l'autorità competente dello Stato membro in questione dovrebbe essere autorizzata, in alcuni casi specifici, a rifiutare o ad approvare un ulteriore programma genetico per la medesima razza, anche qualora tale programma genetico soddisfi tutti i requisiti necessari per l'approvazione.
However, where in a Member State one or more recognised breed societies are already carrying out an approved breeding programme on a given breed, the competent authority of that Member State should, in certain specific cases, be allowed to refuse to approve a further breeding programme for the same breed, even if that breeding programme complies with all the requirements necessary for approval.