· secondo la proposta della Commissione l'autorità di emissione doveva essere un giudice, un giudice istruttore o un pubblico ministero; il testo concordato in Consiglio estende la definizione di autorità di emissione includendo "qualsiasi altra autorità giudiziaria definita dallo Stato di emissione che, nel caso specifico, agisca nella sua qualità di autorità inquirente nei procedimenti penali e sia competente a ordinare l'acquisizione dei mezzi di prova nei casi transfrontalieri in base alla legislazione nazionale" (articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del testo presentato al Parlamento per una nuova consultazione);
· while the Commission proposal defined the issuing authority as a judge, investigating magistrate or public prosecutor, the text approved in the Council broadens the definition of issuing authority to include ‘any other judicial authority as defined by the issuing State and, in the specific case, acting in its capacity as an investigating authority in criminal proceedings with competence to order the obtaining of evidence in cross-border cases in accordance with national law’ (Article 2.1(c) of the text sent to Parliament for re-consultation);