1. Gli Stati membri osservano l’obbligo di prestare assistenza a qualunque natante o persona in pericolo in mare e durante un’operazione marittima assicurano che le rispettive unità partecipanti si attengano a tale obbligo, conformemente al diritto internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla situazione giuridica dell’interessato o dalle circostanze in cui si trova.
1. Member States shall observe their obligation to render assistance to any vessel or person in distress at sea and, during a sea operation, they shall ensure that their participating units comply with that obligation, in accordance with international law and respect for fundamental rights.