Gli Stati membri dispongono che chiunque venga a conoscenza della presenza di un organismo nocivo di cui all'allegato I o all'allegato II o di un organismo nocivo interessato da una misura ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 o paragrafo 3, o abbia motivo di sospettare una tale presenza, ne dà comunicazione, per iscritto, all'autorità competente entro dieci giorni di calendario, e, se richiesto da detta autorità competente, fornisce le informazioni in suo possesso riguardanti tale presenza.
Member States shall provide that anyone who becomes aware of the presence of a pest listed in Annex I or Annex II or a pest covered by a measure pursuant to Article 16(2) or 16(3), or has reason to suspect such a presence, shall notify, in writing, the competent authority within ten calendar days, and, if so requested by that competent authority, shall provide the information concerning that presence which is in its possession'.