In questo contesto e considerando la durata
limitata della fase pilota dell’iniziativa, la Commissione desidera chiarire che l’espressione «durante la fase pilota, la Commissione e la BEI riferiscano al Parlamento europeo e al Consiglio a cadenza semestrale», utilizzata nel considerando 14, nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), nell'articolo 1, paragrafo 4, nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) e nell'articolo 2, paragrafo 7, implicano che la Commissione riferirà al Consiglio e al Parlamento europeo presentando loro opportuna documentazione piuttosto che una relazione ufficiale, la cui elaborazione richiederebbe uno sforzo spropor
...[+++]zionato rispetto alla durata limitata della fase pilota.