Conseguentemente, a suo parere, lo Stato membro è obbligato ad autorizzare la prestazione, in un altro Stato dell’Unione, di un servizio medico compreso nelle prestazioni coperte dal proprio sistema di previdenza sociale, nel caso in cui carenze delle proprie strutture ospedaliere, di carattere congiunturale, rendano effettivamente impossibile la prestazione stessa.
Therefore, in his opinion, the Member State is required to authorise the provision in another Member State of a medical service, included among the benefits covered by its social security system, when a cyclical shortage in one of its hospitals actually makes it impossible to provide the service.