La Corte riconosce che, nell'ambito di un contratto collettivo finalizzato a disciplinare il lavoro dipendente, le norme sulla libertà di stabilimento conferiscono a un'impresa privata diritti opponibili ad un sindacato o a un'associazione di sindacati che utilizzano il potere autonomo di cui dispongono, grazie alla libertà sindacale, di trattare con i datori di lavoro o con le organizzazioni professionali le condizioni di lavoro e di retribuzione dei lavoratori.
The Court recognises that, in the context of an agreement seeking to regulate paid work collectively, the provisions on freedom of establishment confer rights on a private undertaking which can be relied on against a trade union or an association of trade unions exercising their autonomous power, pursuant to trade union rights, to negotiate with employers or professional organisations the conditions of employment and pay of workers.