La Corte risponde, in primo luogo, che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente.
The Court replies, first, that a Member State in receipt of an asylum claim is obliged to grant the minimum conditions for the reception of asylum seekers even to an asylum seeker in respect of whom it decides to call upon another Member State, as the State responsible for the application, to take charge of him or take him back.