2. Nel caso in cui una sostanza chimica sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni da uno o più Stati membri, la Commissione, su richiesta scritta degli Stati membri interessati, tiene conto di tale informazione nella sua decisione sulle importazioni.
2. In the case of a chemical banned or severely restricted by one or more Member States, the Commission shall, at the written request of the Member States concerned, take the information into account in its import decision.