Di conseguenza spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare una simile modalità procedurale, purché tale modalità, da un lato, non sia meno favorevole di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e, dall’altro, non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).
Therefore, it is for the domestic legal system of each Member State to lay down such a procedural rule, provided, first, that the rule is not less favourable than those governing similar domestic actions (principle of equivalence) and, second, that it does not render in practice impossible or excessively difficult the exercise of rights conferred by European Union law (principle of effectiveness).