1. Ogni cane, gatto o primate non umano che vive in uno stabilimento di allevamento, in uno stabilimento fornitore o in uno stabilimento utilizzatore deve essere dotato, prima dello svezzamento, di un marchio di identificazione individuale nel modo meno doloroso possibile, salvo nei casi di cui al paragrafo 2.
1. Each dog, cat and non-human primate in any breeding, supplying or user establishment shall, except in the cases referred to in paragraph 2, be provided, before it is weaned, with an individual identification mark in the least painful manner possible.