Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, la nazionalità, l'appartenenza a una determinata categoria sociale, la salute, il colore della pelle, l'origine sociale o etnica, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale.
Article 3c Non-discrimination clause Member States shall apply the provisions of this Directive without discrimination on the grounds of sex, race, nationality, membership of a particular social group, health, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation.