32. raccomanda agli Stati membri una maggiore tutela dei minori non accompagnati, compresa l'assistenza, il più rapidamente possibile, da parte di un tutore o di un consigliere giuridico; la presenza di personale qualificato in relazione alle esigenze specifiche dei minori;
32. Recommends that Member States provide better protection for unaccompanied minors, including the assistance, from the earliest possible moment, of a guardian or a legal advisor and the presence of staff who are qualified to deal with the specific requirements of minors;