Sebbene in assenza di un’armonizzazione operata dal diritto dell’Unione la fissazione dell’età normale di pensionamento nel contesto della concessione dell’aiuto al prepensionamento rientri certamente nella competenza degli Stati membri, questi ultimi non possono far leva sulla disparità di trattamento che sono autorizzati a mantenere in materia di fissazione dell’età di pensionamento nell’ambito della previdenza sociale.
Admittedly, while the determination of normal retirement age in the context of the grant of early retirement support, in the absence of harmonisation at EU level, falls within the competence of the Member States, they may not, however, rely on the difference in treatment that they are authorised to retain when defining retirement age in the field of social security.