5. Il grasso fuso di origine animale preparato conformemente alle disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 può essere raffinato nel medesimo stabilimento o in un altro stabilimento allo scopo di migliorarne la qualità fisico-chimica, se il grasso da raffinare è conforme alle norme di cui al punto 6.
5. Rendered animal fat prepared in accordance with points 1, 2, 3 and 4 may be refined in the same establishment or in another establishment with a view to improving its physico-chemical quality when the fat for refining meets the standards laid down in point 6.