5. Quando il partito politico europeo non è più iscritto nel registro di cui all'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 o è stato oggetto di una delle sanzioni previste all'articolo 27 di tale regolamento, l'ordinatore competente può sospendere, ridurre o revocare il contributo e recuperare gli importi indebitamente versati conformemente all'accordo o alla decisione di contributo, in proporzione alla gravità degli errori, delle irregolarità, delle frodi o di un'altra violazione degli obblighi relativi all'uso del contributo, dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare le proprie osservazioni.
5. Where the
European political party is no longer registered in the Register referred to in Article 7 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 or has been the subject of any of the penalties provided for in Article 27 of that Regulation, the authorising officer responsible may suspend, reduce or terminate the contribution and recover amounts unduly paid under the contribution agreement or decision, in proportion to the seriousness of the errors, irregularities, fraud or other breach of obligations related to the use of contribution, after the European
political party has been given the opportuni
...[+++]ty to present its observations.