"Se la persona disoccupata decide, conformemente agli articoli 65, paragrafo 2 o 65 bis, paragrafo 1, del regolamento di base, di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro anche nello Stato membro che non eroga le prestazioni, dietro iscrizione nelle stesse come persona in cerca di occupazione, ne informa l'istituzione e gli uffici del lavoro dello Stato membro che eroga le prestazioni.
"Where the unemployed person decides, in accordance with Article 65(2) or 65a(1) of the basic Regulation, to make himself/herself also available to the employment services in the Member State not providing the benefits by registering there as a person seeking work, he/she shall inform the institution and the employment services of the Member State providing the benefits.