27. osserva che la politica in materia di appalti pubblici deve innanzitutto garantire l'utilizzo efficace dei fondi da parte degli Stati membri e l'ottimizzazione dei risultati degli appalti grazie all'applicazione di criteri chiari, trasparenti e flessibili, dando alle imprese dell'UE la possibilità di competere in condizioni di parità in tutta l'Unione;
27. Notes that public procurement policy should, in the first instance, ensure the effective use of funds by the Member States, achieve optimum results in terms of public procurement through the application of clear, transparent and flexible procedures, and allow European businesses to compete on an equal footing throughout the Union;