Riguardo all'articolo XI del protocollo aeronautico, nel caso degli Stati membri dell'Unione europea la dichiarazione di idoneità di cui all'articolo 2, lettera a), del presente allegato è considerata fatta da uno Stato membro, ai fini di tale articolo, se il diritto nazionale di tale Stato membro è stato modificato per essere conformato alle disposizioni dell'articolo XI del protocollo aeronautico, variante A (con un periodo di attesa massimo di 60 giorni di calendario).
Regarding Article XI of the Aircraft Protocol, for Member States of the European Union, the qualifying declaration set out in Article 2(a) of this Annex shall be deemed made by a Member State, for purposes hereof, if the national law of such Member State was amended to reflect the terms of Alternative A under Article XI of the Aircraft Protocol (with a maximum 60 calendar days waiting period).